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LEGGE
31 dicembre 1996 n. 675
Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Testo
coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997
n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51,
11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
Finalità
e definizioni
1.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2
Ambito di applicazione
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a)
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1,
le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1.
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1.
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero
è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1.
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a
mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o
banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il
tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche
per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno
degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando
il trattamento è effettuato:
a)
da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base
di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3
e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis
dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter.
Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a)
è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e),
con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le
sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni
e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie
di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per
la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione
di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,
ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto
delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli
22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum,
a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo
1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione
dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per
la tutela dei corrispondenti diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater.
Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero
di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente
le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a)
nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con
le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies.
Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta
Art.
8
Responsabile
1.
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica
o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti
o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi.
Art.
10
Informazioni rese al momento della raccolta
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma
1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12
Casi di esclusione del consenso
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica
il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art.
13
Diritti dell'interessato
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14
Limiti all'esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati
e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1.I
dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art.
16
Cessazione del trattamento dei dati
1.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2.
I dati possono essere:
a)
distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art.
17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1.
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dalla legge.
Art.
18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1.
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art.
20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse:
a)
con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre
il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1.
settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2.
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art.
21
Divieto di comunicazione e diffusione
1.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2.
Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3.
Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Capo
IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
1-bis.
Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese
ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti
che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi
di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione
di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione
ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis.
Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite
nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2
Art.
23
Dati inerenti alla salute
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis.
Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate
per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso
nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal
Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte
dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a)
previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare
da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per
conto di più titolari di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso
prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari
di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico
di medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto delle
situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono
intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo
ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti
diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei
servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui
all'articolo 1.
1-ter.
Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo
22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.
In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità
di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di
esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente,
da chi esercita legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimori.
2.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4.
La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art.
24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale
1.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art.
25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1.
Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano
quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto
di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di trattare
i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2.
Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3.
Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al
comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera l).
4.
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli
22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
10.
4-bis.
Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché
ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art.
26
Dati concernenti persone giuridiche
1.
Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2.
Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi
2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati
nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.
28
Trasferimento di dati personali all'estero
1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone
adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a)
l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo
VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di
diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al
comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo
VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del garante
1.
è istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1.
Il Garante ha il compito di:
a)
istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art.
32
Accertamenti e controlli
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile,
al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e
di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se
il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato
può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi
e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
Art.
33
Ufficio del Garante
1.
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato,
in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni
dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante.
Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo
le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla
data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorit` amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata
in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data
di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.
L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità
di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231 del 1991.
1-quater.
Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel
limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle
qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria,
ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle
spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies.
In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme
di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi
i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
4.
1-sexies.
All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia
e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo
30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi
al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica
o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi
del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma
1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art.
35
Trattamento illecito di dati personali
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi
a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
Art.
36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art.
37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi
4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38
Pena accessoria
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art.
39
Sanzioni amministrative
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma
1, lettera i) e 32.
Capo
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1.
Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41
Disposizioni transitorie
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal
1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte
dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e
fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono
essere date entro il 30 novembre 1997.
Art.
42
Modifiche a disposizioni vigenti
1.
L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art.
10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati
e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.
è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art.
43
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile
1981, n. 121.
Capo
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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